Regolamento elettorale

Regolamento Elettorale del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli

Art. 1

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo (d’ora in poi C.D.) e del Comitato di Controllo (d’ora in poi C.d.C.) vengono indette dal C.D. in carica secondo le procedure stabilite dallo Statuto.
Vengono stabiliti la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea di cui devono essere informati tramite comunicazione personale scritta (anche per via telematica all’indirizzo e-mail comunicato all’atto del tesseramento o del rinnovo della tessera), tutti i Soci che, secondo le norme dello Statuto, hanno diritto di voto (d’ora in poi Soci), entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 2

Coloro che intendano candidarsi per il C.D. oppure per il C.d.C. (d’ora in poi “Candidati”) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Aver compiuto 18 anni al momento della presentazione della candidatura;

– Essere regolarmente iscritti al Circolo da almeno due anni consecutivi da intendersi come due anni associativi e, comunque, da almeno 365 giorni dal primo tesseramento che sia stato consecutivamente rinnovato;

– Non ricoprire una carica esecutiva e/o dirigenziale in altra associazione LGBT+ e/o partito politico;

– Non essere candidato per il C.d.C. se candidato per il C.D. e viceversa.

Art. 3

Le candidature per il C.D. possono essere presentate soltanto mediante delle liste con un minimo di 4 candidati. Ciascuna lista dovrà contenere al suo interno la designazione del candidato Presidente, del candidato  vicepresidente e del candidato Segretario-Tesoriere. È beninteso che l’ulteriore o gli ulteriori candidati saranno candidati alla carica di consigliere semplice. La lista, unitamente alle designazioni di cui al precedente capoverso, dovrà indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, professione e stato civile di ogni candidato e, debitamente sottoscritta da tutti i candidati indicati, dovrà essere presentata entro 14 giorni dalla data indicata per le elezioni secondo le seguenti alternative modalità:

– presso la Segreteria del Circolo da almeno uno dei candidati indicati;

– via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Circolo dall’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei candidati indicati nella lista, il quale si assumerà la responsabilità legale della veridicità delle informazioni dichiarate. È beninteso che, anche in questa ipotesi, la scadenza coincide con l’orario di chiusura al pubblico della Segreteria del Circolo.

Le candidature per il CdC sono presentate singolarmente, debitamente sottoscritte ed indicanti nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, professione e stato civile. Dovranno essere presentate entro 14 giorni dalla data indicata per le elezioni e
dovranno essere presentate di persona presso la Segreteria del Circolo ovvero telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Circolo purché la mail provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata. È beninteso che, anche in caso di presentazione per via telematica, la scadenza coincide con l’orario di chiusura al pubblico
della Segreteria del Circolo.

Art. 4

Una volta scaduti i termini di presentazione, si provvederà a redigere un elenco con le liste presentate per il C.D. Tale elenco indicherà in ordine di presentazione tutte le liste presentate. Ogni lista dovrà contenere l’indicazione specifica del candidato Presidente, del candidato VicePresidente, del candidato Segretario-Tesoriere e degli ulteriori candidati alla carica di consigliere semplice.
L’ordine dei candidati alla carica di consigliere semplice sarà quello indicato nella lista presentata ai sensi del precedente articolo 3.
Si provvederà altresì a redigere un elenco in ordine alfabetico con i candidati per il C.d.C.
Tali elenchi rimarranno esposti nella sede del Circolo fino al giorno delle elezioni. I candidati potranno liberamente rinunciare alla candidatura.

In caso di rinuncia:

– di candidatura al C.D. – i rimanenti candidati della medesima lista conserveranno la qualità di candidati purché in numero non inferiore a 3. Qualora a rinunciare sia un candidato alla carica di Presidente e/o Vicepresidente e/o Segretario Tesoriere i rimanenti candidati avranno la possibilità di designare differentemente le cariche fra i candidati rimanenti purché sia fatto prima della data prevista per le elezioni e comunicato non oltre l’inizio dell’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali. Qualora i candidati rimanenti della medesima lista siano in numero inferiore a tre decadrà la candidatura dell’intera lista e, se non sono state presentate ulteriori liste, il C.D. in carica indice una nuova Assemblea per l’elezione di entrambi gli organi sociali secondo le modalità previste dallo Statuto.

– di candidatura al C.d.C. qualora i candidati rimanenti siano in numero inferiore a due il C.D. indice una nuova Assemblea per l’elezione del solo C.d.C. secondo le modalità previste dallo Statuto. Qualora un candidato rinunci liberamente alla candidatura non potrà validamente ritirare la
propria rinuncia in caso di ripensamento.

Art. 5

Nella settimana precedente il giorno delle elezioni viene indetta una riunione dei soci interamente destinata alla discussione delle candidature. A tutti i Candidati deve essere data la possibilità di esporre il proprio programma.

Art. 6

Il giorno dell’Assemblea, subito dopo aver verificato la regolarità della convocazione, si dichiara aperta la seduta. Arrivati al punto dell’ordine del giorno riguardante il rinnovo delle cariche sociali, i Soci presenti eleggono per alzata di mano a maggioranza un Presidente dell’Assemblea che dovrà sovrintendere a tutte le operazioni di voto e di verifica e due coadiuvanti, uno dei quali assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante. Il Presidente dell’Assemblea e coloro che lo coadiuvano non possono in nessun caso essere scelti fra coloro che hanno presentato una propria candidatura.
Il Presidente del Circolo uscente verifica la regolarità della procedura di insediamento del Presidente dell’Assemblea e dei due coadiuvanti.
Se il Presidente del Circolo uscente è candidato alle elezioni, tale funzione sarà svolta dal Vicepresidente o, se questi è anch’esso candidato, dal Tesoriere, o, se anche questi candidato, da uno dei membri del CdC uscente ovvero dall’eventuale Presidente Onorario presente all’Assemblea ovvero dal socio presente con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.

Art. 7

Il Presidente può, in caso di disturbo o violazione dei regolamenti interni del Circolo, allontanare i Soci colpevoli ma non impedirne il voto.

Art. 8

Una volta eletto, il Presidente legge le candidature a entrambi gli organi, dopo di che stila un ordine di interventi tenendo presente che interverranno prima i candidati al C.d.C. e successivamente quelli al C.D. seguendo l’ordine degli elenchi di cui al precedente articolo 4.
Il tempo concesso ad ogni candidato non deve essere superiore a cinque minuti. Il Presidente cura il rispetto dei tempi e degli avvicendamenti e, se del caso, concede il tempo di una breve replica.

Art. 9

Terminati tutti gli interventi, il Presidente da inizio alle operazioni di voto e controlla la regolarità delle schede per le due votazioni che devono essere timbrate e vistate e comprendere tutti i nomi dei rispettivi candidati. Il seggio rimarrà aperto fin quando non si esauriranno le operazione di voto dei Soci presenti e comunque per un tempo non inferiore ad un’ora.

Art. 10

I Soci nel ritirare le schede di votazione devono mostrare la tessera e un documento di identità. Controllata la validità della tessera ai fini elettorali, vengono consegnate le due schede per eleggere rispettivamente il C.D. e il C.d.C.. una volta votato il Socio pone le schede nelle rispettive urne.

Art. 11

Il voto riguardante il C.D. ricadrà sulle intere liste presentate e potrà essere espresso mediante una sola preferenza per una delle liste presentate.
Il voto riguardante il C.d.C. ricadrà invece sui singoli candidati e potrà essere espresso mediante una sola preferenza.

Art. 12

Terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio, prima delle schede relative al rinnovo del C.D. e poi del C.d.C.. Il Presidente o un suo  collaboratore, estrae dall’urna una scheda per volta e legge ad alta voce i nominativi votati. I segretari distintamente prendono nota del numero delle schede dei voti assegnati e di eventuali schede bianche o nulle.
In caso di contestazione sulla regolarità di una scheda decide per alzata di mano la maggioranza dei Soci presenti.

Art. 13

Al termine dello scrutinio il Presidente controlla la corrispondenza fra le schede distribuite e quelle scrutinate.
In caso di non corrispondenza per eccesso si tornerà a votare la settimana successiva, senza dover ripetere le operazioni di convocazione individuate.

Art. 14

Accertata la regolarità dello scrutinio per l’elezione del C.D. il Presidente dell’Assemblea legge l’elenco redatto ai sensi del precedente articolo 4 e i voti assegnati ad ogni lista.
Il Presidente dell’Assemblea proclama eletti alla carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario-Tesoriere del Circolo i candidati a tali cariche della lista che ha ottenuto più voti. In caso di ex-aequo fra le liste proclamerà eletti alla carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario-Tesoriere, i candidati a tali cariche della lista il cui candidato Presidente risulta iscritto al Circolo da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Presidente dell’Assemblea proclamerà eletti alla carica di consigliere semplice:

– in caso di presentazione di un’unica lista ovvero in caso di mancato raggiungimento della soglia di 1/4 dei voti validamente espressi da parte delle altre eventuali liste: i primi due candidati alla carica di consigliere semplice di tale lista, secondo l’ordine di indicazione nella stessa lista. Se tale lista è costituita da soli 4 candidati viene eletto un solo consigliere semplice.

– in caso di presentazione di due liste: il candidato a tale carica della lista che ha ottenuto più voti (ove i candidati a tale carica fossero due o un numero maggiore di due risulterà eletto il primo dei due candidati in ordine di indicazione nella lista) e il candidato alla carica di Presidente della lista che ha ottenuto meno voti, purché quest’ultima abbia in ogni caso ottenuto almeno 1/4 dei voti validamente espressi.

– in caso di presentazione di tre o più liste: il candidato a tale carica della lista che ha ottenuto più voti (ove i candidati a tale carica fossero due o un numero maggiore di due risulterà eletto il primo dei due candidati in ordine di indicazione nella lista) e il candidato alla carica di Presidente della lista che ha ottenuto più voti fra quelle che non risultano elette, purché tale lista abbia in ogni caso ottenuto almeno 1/4 dei voti validamente espressi. In caso di ex-aequo fra le liste si proclama eletto alla carica di consigliere semplice il candidato Presidente che risulta iscritto al Circolo da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 15

Variazioni al presente Regolamento devono essere approvate in Assemblea Straordinaria, regolarmente convocata, dalla maggioranza dei Soci presenti.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e comunque non in contrasto con lo Statuto decide per alzata di mano la maggioranza dei Soci presenti.

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